Home » CER: comunità energetiche rinnovabili
Le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) rappresentano un nuovo modello di produzione e consumo di energia elettrica, basato sulla condivisione di energia da fonti rinnovabili.
Grazie all’entrata in vigore del decreto-legge 162/19 (art. 42bis) e ai successivi provvedimenti attuativi, come la delibera ARERA 318/2020/R/eel e il DM 16 settembre 2020 del MISE, è ora possibile per consumatori e produttori associarsi per produrre e condividere localmente energia pulita.
Per essere più chiari, cosa sono le comunità energetiche rinnovabili? In pratica si tratta di creare un’associazione di persone o aziende, ma anche la pubblica amministrazione, che uniscono le proprie forze e risorse per creare e dividersi o scambiarsi l’energia elettrica creata in modo rinnovabile.
Ecco un esempio: 10 aziende agricole hanno creato 15 impianti fotovoltaici nei propri terreni e costituito una comunità energetica per scambiarsi l’energia, in questo modo ogni azienda è sicura di averla a disposizione anche in situazione di emergenza.
Ora che abbiamo capito cosa sono, possiamo passare a capire come funzionano le comunità energetiche rinnovabili? Le CER permettono ai membri di produrre energia elettrica attraverso impianti rinnovabili, come pannelli solari, eolici o altre tecnologie green, e di condividerla all’interno della comunità.
L’energia prodotta in eccesso viene immessa nella rete elettrica, e la quantità condivisa – pari al minimo tra l’energia immessa e quella prelevata su base oraria – beneficia di incentivi economici gestiti dal GSE.
I clienti finali, consumatori di energia elettrica, possono oggi associarsi per produrre localmente, tramite fonti rinnovabili, l’energia elettrica necessaria al proprio fabbisogno, “condividendola”
L’energia elettrica “condivisa” (pari al minimo, su base oraria, tra l’energia elettrica immessa in rete dagli impianti di produzione e l’energia elettrica prelevata dai consumatori che rilevano per la configurazione) beneficia di un contributo economico riconosciuto dal GSE a seguito dell’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione.
Le CER offrono diversi vantaggi, tra cui:
Le regole tecniche per l’accesso agli incentivi sono state pubblicate dal GSE, permettendo a chi partecipa di ottenere contributi economici per l’energia condivisa.
Le Comunità Energetiche Rinnovabili rappresentano una rivoluzione green, puntando a un futuro più sostenibile, dove l’energia è condivisa e i benefici sono distribuiti a livello locale.
Per creare una Comunità di Energia Rinnovabile (CER) è necessario costituirsi come soggetto giuridico autonomo, quale ad esempio un’associazione, cooperativa, consorzio, ente del terzo settore o organizzazione senza scopo di lucro. La CER deve essere proprietaria o avere la disponibilità degli impianti di produzione attraverso un titolo giuridico valido, come usufrutto o comodato d’uso.
Inoltre, lo statuto della CER deve avere come obiettivo principale quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali alla comunità piuttosto che generare profitti finanziari. I membri devono mantenere i diritti di cliente finale, compreso il diritto di scegliere il proprio venditore di energia e poter uscire dalla configurazione in qualsiasi momento, rispettando eventuali corrispettivi concordati.
Una Comunità di Energia Rinnovabile è un soggetto giuridico che si basa su:
Quindi riassumendo quali sono i principali attori di una comunità energetica rinnovabile? I principali attori sono gli azionisti o i membri del soggetto giuridico che possono essere: persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali, amministrazioni comunali, enti di ricerca, enti religiosi e organizzazioni del terzo settore.
Per l’ammissione al servizio di una comunità energetica, gli impianti di produzione (o porzioni di impianto) facenti parte della configurazione o che rilevano per la configurazione devono essere alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio a partire dal 1° marzo 2020 e fino all’adozione da parte del MITE e di ARERA dei relativi provvedimenti, ai sensi di quanto stabilito agli articoli 8 e 32 del D.Lgs. 199/21 e avere potenza non superiore ai 200 kW.
Sono ammessi solo gli impianti di nuova costruzione o i potenziamenti di impianti esistenti, nel qual caso viene presa in considerazione nella configurazione la sola sezione di impianto aggiunta.
Riguardo alla normativa delle comunità energetiche rinnovabili queste sono disciplinate dal decreto-legge 162/19 (art. 42bis), che ha introdotto la possibilità per cittadini, piccole imprese, enti territoriali e altri soggetti di associarsi per produrre e condividere energia elettrica da fonti rinnovabili.
Questo quadro normativo è stato ulteriormente rafforzato da provvedimenti attuativi come la delibera ARERA 318/2020/R/eel e il DM 16 settembre 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico, che stabiliscono le modalità di accesso agli incentivi per l’energia condivisa.
La normativa prevede che le CER si costituiscano come soggetti giuridici autonomi, quali associazioni, cooperative o enti del terzo settore, con l’obiettivo principale di generare benefici ambientali, economici o sociali a livello locale piuttosto che profitti finanziari.
Le comunità devono essere proprietarie o avere la disponibilità degli impianti di produzione tramite titoli giuridici come usufrutto o comodato d’uso, e i membri, tra cui persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, devono risiedere o operare nello stesso territorio in cui sono situati gli impianti di produzione.
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